Allegato A” al verbale di Assemblea degli Associati del 25 novembre 2022, “modifiche allo Statuto”, composto da 9 facciate.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, così come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (Codice del Terzo Settore),

si apportano le modifiche come di seguito riportate allo Statuto dell’Associazione per come descritte di seguito.

Art. 1 – Denominazione e sede

l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Consumatori ed Imprenditori Italiani°, avente sigla “A.C.I.I.°” (marchio e sigla registrati), partita I.V.A. 04489950289, con sede in Montegrotto Terme, via San Mauro, nr. 9,

La sede sociale è in Montegrotto Terme (PD), via San Mauro, 9.

Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale unità distaccate, delegazioni, uffici e comitati.

Art. 2 – Durata, Statuto e Regolamento

L’Associazione, costituita il 11/05/2010 ai sensi degli Artt. 14 e seguenti del Codice Civile, ha durata illimitata.

Lo Statuto è modificato e aggiornato ai sensi del D. Lgs 117 del 03/07/2017 (Codide del Terzo Settore) e seguenti e del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è espressamente delegato dall’Assemblea degli Associati a redigere i regolamenti interni che disciplineranno, in armonia con lo Statuto, gli aspetti ulteriori dell’organizzazione e dell’attività dell’Associazione.

Art. 3 – Oggetto dell’attività

L’Associazione di utilità e promozione sociale non ha scopo di lucro, è apartitica, tutela e promuove i diritti e le libertà dell’individuo avendo come punto di riferimento la Carta dei Diritti dell’Uomo e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e si propone lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

– realizzare gli scopi istituzionali, in Italia ed all’estero, attraverso la rappresentanza, la promozione delle categorie, la formazione e l’informazione, l’azione sociale e l’organizzazione dei servizi in modo diretto o per convenzione, la tutela dei diritti individuali e collettivi.

In particolare:

– difendere, tutelare e promuovere gli interessi economici, morali, assistenziali e previdenziali, sia collettivi che individuali, con assoluta obiettività e libertà nei confronti di privati, aziende, Enti Pubblici e privati, siano essi locali, regionali, nazionali o internazionali, per fini di solidarietà sociale, con particolare riguardo ai servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi, assicurativi, bancari, finanziari ed energetici;

– difendere e tutelare gratuitamente i diritti, soprattutto quelli previsti dal Codice del Consumo e civili sotto ogni forma ed aspetto, soprattutto in favore delle persone economicamente o socialmente svantaggiate. In particolare difendere gli interessi del consumatore e dell’utente in quanto soggetti svantaggiati per la loro posizione di debolezza negoziale e per l’asimmetria informativa che li distanzia dai professionisti e dalle istituzioni, fornendo loro assistenza e protezione dai soprusi, anche burocratici, dai rischi per la salute e la sicurezza, anche alimentare e la tutela degli interessi economici, dell’istruzione, dell’informazione e della formazione sportiva. Per queste finalità l’Associazione potrà promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente convenzioni con artigiani, liberi professionisti, editori, aziende commerciali, anche della grande distribuzione, banche, compagnie di assicurazione, società sportive, scuole ed istituti di formazione professionale e universitaria e con qualsiasi ente, associazione, persona fisica o giuridica atta a conseguire gli scopi di cui sopra;

– informare ed educare i consumatori sui propri diritti con ogni mezzo utile;

– fornire assistenza legale gratuita alle persone poco abbienti o senza dimora, sia in sede giudiziaria che in ambito stragiudiziale.

– fornire tutela in sede sindacale e nelle controversie collettive ed individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Partecipare, attraverso i rappresentanti di categorie e dei gruppi interessati, alla stipula di contratti collettivi di lavoro e di accordi sindacali a qualsiasi livello;

– promuovere, dinanzi agli organismi internazionali e/o l’Autorità giudiziaria, civile, amministrativa e penale, anche a mezzo di costituzione di parte civile, azioni collettive e di classe al fine di tutelare i cittadini consumatori ed utenti. Potrà, altresì, agire in giudizio o dinanzi ad organismi arbitrali o di mediazione, a tutela del proprio diritto di non vedere limitate le proprie azioni che perseguono gli scopi sociali ad opera di condotte in contrasto con le regole di correttezza e trasparenza dei mercati che danneggino l’immagine dell’Associazione quale soggetto istituzionalmente deputato al controllo e all’attuazione delle regole di correttezza e trasparenza;

– promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese alla tutela e alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente e dei prodotti denominati docg, doc, dop, igt, igp, stg., con particolare attenzione alla fornitura di corrette e trasparenti informazioni sugli alimenti ai consumatori (Regolamento UE 1169/2011);

– organizzare, coordinare ed impiegare risorse in rapporto al Servizio Civile Universale attraverso la sottoscrizione della “Carta di impegno etico del servizio civile universale”, al fine della realizzazione, gestione, reclutamento, selezione e cura dei volontari e della loro formazione;

– promuovere ed organizzare direttamente o indirettamente, il volontariato sociale, con particolare attenzione alla popolazione disagiata, ai portatori di handicap, agli anziani;

– promuovere convenzioni con i Tribunali e con gli Enti locali per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, della “messa alla prova” per adulti e minori e di percorsi di “giustizia riparativa”;

– organizzare e gestire in proprio o in collaborazione con altri enti o associazione pubbliche e private, sia in Italia che all’estero, attività culturali, artistiche, sportive e ricreative. Per queste finalità l’Associazione potrà promuovere e/o gestire direttamente o indirettamente, manifestazioni, sagre, fiere, congressi, meeting, servizi di somministrazione, spacci ed acquisti collettivi di generi vari ed alimentari, attività ed impianti sportivi, cineforum e proiezioni audiovisivi e tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi statutari;

– promuovere la costituzione di cooperative, consorzi, società ed associazioni di produttori di beni e servizi in Italia ed all’estero, ivi compresa l’attività di assistenza tecnica in tutti i settori compresi quello agricolo e quello del risparmio energetico.

– gestire direttamente o indirettamente corsi di formazione o approfondimento professionale o personale previsti dalle normative regionali, nazionali o comunitarie mediante la presentazione di progetti ad enti pubblici o privati, nazionali o comunitari;

– promuovere fiere e mostre-mercato anche permanenti con possibilità di collegamenti con le imprese e i mercati nazionali ed internazionali per lo sviluppo dell’economia. Istituire centri di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione;

– promuovere, sviluppare e realizzare ogni forma e progetto di imprenditorialità femminile e giovanile;

– promuovere, curare e patrocinare, anche in collaborazione con istituzioni, enti pubblici, privati ed associazioni, riunioni, convegni, seminari, dibattiti, corsi di studio e di aggiornamento ed ogni altra forma di attività scientifica e di ricerca, provvedendo anche direttamente alla pubblicazione di bollettini, dispense, testi, atti congressuali e monografie;

– istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e/o di specializzazione;

– fornire l’assistenza per il disbrigo delle pratiche di meccanizzazione agricola, per la concessione di carburanti a prezzo agevolato, per la concessione di mutui fondiari e di contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e della Comunità Europea in base alle leggi per lo sviluppo dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, dell’industria e delle arti o professioni;

– designare o nominare propri rappresentanti in enti, organismi o commissioni sia pubbliche che private, ove la rappresentanza dell’associazione sia richiesta o ammessa;

– promuovere e/o svolgere ogni altra attività utile al perseguimento degli obiettivi dell’Associazione o ad essi connessa, purché nelle modalità e con i limiti sanciti dalla normativa del terzo settore;;

Le attività di cui sopra, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Art. 4 – Attività vietate

L’Associazione non è soggetto imprenditoriale, non ha scopo di lucro e non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Autonomia

L’Associazione, apartitica, pur rimanendo un organismo autonomo, può promuovere rapporti di collaborazione con altre associazioni impegnate in analoghe attività, nonché con Enti pubblici, culturali ecc.; ovvero con Società, partiti politici, organizzazioni internazionali, ecc., al fine esclusivo di promuovere i valori propri dell’Associazione e tutelare gli interessi di categoria.

Art. 6 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle proprie attività da:

contributi degli aderenti – contributi privati – contributi dello Stato, di enti e Istituzioni pubbliche – contributi di organismi internazionali – donazioni e lasciti testamentari – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati – rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento – entrate derivanti da qualsiasi altra forma prevista dalla normativa vigente.

Art. 7 – Associati

Il numero degli Associati è illimitato e non è prevista scadenza o decadimento dalla qualità, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o l’esclusione.

Hanno diritto ad aderire all’Associazione sia le persone fisiche che giuridiche (a mezzo del Legale rappresentante), che condividano le finalità dell’Associazione e s’impegnino a perseguirne gli obiettivi.

L’ammissione all’Associazione è subordinata ad una domanda di ammissione indirizzata all’Associazione stessa; decorsi 30 giorni dalla domanda senza che il Consiglio Direttivo abbia respinto la domanda, la stessa si intende accolta. L’eventuale diniego viene deliberato dal Collegio dei Probiviri ove riscontri condizioni di incompatibilità col presente Statuto o di mancanza dei requisiti morali e di onorabilità personali.

Tutti gli Associati hanno eguali diritti ed eguali doveri. Il titolo di Associato decorre dalla data di presentazione della domanda di ammissione e viene mantenuto senza soluzione di continuità a condizione che vengano rispettati i vincoli associativi.

La permanenza nell’Associazione è subordinata al rispetto dei principi e dei valori promossi dall’A.C.I.I., oltre che degli oneri contributivi annuali, i quali devono essere corrisposti entro il termine di 30 giorni dalla scadenza annuale, corrispondente al giorno di iscrizione dell’Associato.

L’esercizio dei diritti propri della qualità di Associato è riservato esclusivamente agli Associati in regola con gli adempimenti dell’Associazione da almeno un biennio e che non assumano comportamenti contrari ai valori dell’Associazione. Inoltre sono previsti requisiti ulteriori per l’elettorato passivo che devono essere altresì soddisfatti, a pena di incandidabilità alle cariche dell’Associazione.

In caso di morosità negli adempimenti, l’Associato potrà essere chiamato a corrispondere le quote associative annuali non versate sino a prescrizione e decadrà automaticamente dall’esercizio dei diritti propri di Associato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di voto in Assemblea; la capacità di ricoprire cariche associative, ecc.. In caso di regolarizzazione della morosità pregressa, non si possono coprire cariche amministrative o di Probiviri, prima che sia decorso un ulteriore biennio. In alternativa, sarà necessario sottoporsi al giudizio dei Probiviri, giustificando le ragioni del ritardo.

Qualora dietro specifico invito l’Associato moroso non provveda alla regolarizzazione della propria posizione, potrà essere escluso con provvedimento dei Probiviri, rimanendo salvo il diritto dell’Associazione alla richiesta di corresponsione delle annualità precedenti, sino a prescrizione.

Se si perde la qualità di Associato, l’interessato dovrà riformulare nuova domanda di ammissione ed acquisirà nuovamente la qualità di Associato una volta decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, salvo buon fine del procedimento di approvazione.

Art. 8 – Doveri degli associati

Gli associati, anche a pena di decadenza del titolo di Associato, devono:

a) osservare le norme statutarie e le deliberazioni adottate dagli organi direttivi;

b) astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le direttive dell’Associazione;

c) versare la quota associativa annuale entro un massimo di trenta giorni dopo la scadenza dell’annualità, scaduti i quali dovrà essere presentata nuova domanda di ammissione;

d) tenere un comportamento verso gli altri associati e all’esterno dell’Associazione improntato all’assoluta correttezza, trasparenza e buona fede;

Gli Associati che intendano candidarsi a ricoprire cariche sociali di qualsiasi genere dovranno essere in possesso dei seguenti requisi morali:

a) non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per gravi reati dolosi contro la persona;

b) essere Associato da almeno 2 anni consecutivi;

c) non aver riportato condanne passate in giudicato a pene detentive superiori ai quattro anni di reclusione;

d) non aver riportato condanne passate in giucato per fatti gravi legati al consumo ed allo spaccio di stupefacenti;

e) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati commessi contro la Pubblica Amministrazione;

f) non essere stati dichiarati delinquenti abituali.

I requisiti saranno vagliati e valutati dal Collegio dei Probiviri con particolare attenzione ai requisiti morali e di onorabilità richiesti per contrarre con la P.A. e non aver subìto condanne per truffe, specialmente quelle ai danni dello Stato o di Enti internazionali.

Art. 9 – Diritti degli Associati

Gli Associati possono usufruire dei servizi prestati dall’Associazione nella misura indicata dalla tabella “Tariffe dei servizi” predisposta dal Consiglio Direttivo.

Gli Associati in regola possono eleggere gli organi amministrativi, di controllo e direttivi dell’Associazione ed essere eletti.

Gli Associati in regola possono approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti.

Gli Associati possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’Associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti nel regolamento interno e dalla legge.

Gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa possono consultare i libri sociali, trascorsi almeno 2 anni dalla loro iscrizione, previa domanda scritta al Presidente.

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 10 – Recesso – esclusione degli associati

La qualità di Associato non è mai trasmissibile.

La perdita della qualità di Associato e dei diritti connessi si verifica:

a) per recesso, quando l’Associato manifesta la propria volontà di recedere con lettera raccomandata a.r. (o p.e.c.) indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione;

b) per esclusione, quando l’Associato si rende inadempiente ai doveri stabiliti dal presente Statuto o quando per gravi motivi diviene intollerabile la prosecuzione del suo rapporto associativo;

c) per decesso;

d) per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa annuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza;

L’esclusione degli Associati è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’Associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di appellarsi al Collegio dei Probiviri. L’esclusione diventa operante dal momento dell’annotazione sul Libro Associati a seguito della delibera del Consiglio Direttivo, che segue il parere provvisoriamente esecutivo del Collegio dei Probiviri. L’esclusione diventa definitiva trascorsi 30 giorni senza che sia fatto ricorso. In ogni caso, prima di adire le vie legali per questioni inerenti i rapporti associativi, vi è l’obbligo di ricorso al Collegio dei Probiviri.

In caso di recesso la cancellazione dal libro degli Associati avviene con decorrenza dal giorno in cui è pervenuta all’Associazione la raccomandata (o la PEC) di recesso.

L’Associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione, non può vedersi ripetere i contributi a qualsiasi titolo versati.

Art. 11 – Organi dell’Associazione

a) Assemblea degli Associati;

b) Consiglio Direttivo;

c) Presidente;

d) Collegio Sindacale;

e) Collegio dei Probiviri.

Gli organi eletti dall’Assemblea durano in carica 5 anni. I componenti dei Collegi partecipano alle Assemblee senza diritto di voto se non Associati.

Possono essere istituiti, inoltre, dei Comitati Scientifici utili ad affiancare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e un Consigliere esterno nominato da un Ente, individuato dal Consiglio Direttivo, che condivide i medesimi fini dell’Associazione. Tutti rivestono la carica di Consiglieri.

Eventuali dimissioni da cariche associative devono essere sempre presentate per iscritto.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi spese previsti per gli Associati.

Art. 12 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno per l’approvazione dei bilanci e le varie ed eventuali e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o per iniziativa di tre quinti del Consiglio Direttivo oppure di un terzo degli iscritti aventi titolo ed elegge i quattro membri del Consiglio Direttivo ed i componenti dei Collegi Sindacale e dei Probiviri.

Per la validità della sua costituzione e delle delibere dell’Assemblea, in prima convocazione è necessario che siano presenti, o rappresentati, almeno la metà degli associati e che le delibere siano prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera sempre a maggioranza.

Salvo casi eccezionali l’Assemblea è convocata nel territorio della provincia di Padova e comunque sempre nel territorio italiano.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza semplice, fatta eccezione per le modifiche dello Statuto, la deliberazione di scioglimento dell’Associazione e l’approvazione del tresferimento della sede sociale, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati presenti.

L’Assemblea inoltre:

– delinea gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione;

– delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni nei loro confronti;

– esamina, discute e approva le relazioni programmatiche del Presidente e del Cosiglio Direttivo;

– delibera sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Associazione ACII.IT, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’ordine del giorno da trattare, almeno 10 giorni prima dell’adunanza stessa. Sono tuttavia valide le assemblee anche non formalmente convocate qualora siano presenti o rappresentati tutti gli Associati e vi assista l’intero Consiglio Direttivo. Ogni Associato ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro Associato. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo

La candidatura a Consigliere va presentata preventivamente almeno trenta giorni prima dell’Assemblea; il respingimento della candidatura può essere deliberato dal Collegio dei Probiviri ove riscontri condizioni di incompatibilità col presente Statuto o di mancanza dei requisiti morali e di onorabilità.

E’ composto da cinque membri, uno dei quali nominato da un Ente esterno individuato dal Consiglio Direttivo, che condivide i medesimi fini dell’Associazione e quattro eletti dall’Assemblea. La carica di Consigliere dura cinque anni. L’Assemblea provvederà alle eventuali integrazioni, se necessario o utile, alla prima Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario, il Tesoriere e ratifica la nomina del quinto Consigliere. Il Presidente del Consiglio Direttivo avrà la rappresentanza legale dell’Associazione.

Ogni Consigliere rimane in carica cinque anni. Per garantire la coerenza dell’azione amministrativa ed evitare periodi di vacazio istituzionale si prevede che i componenti il Consiglio Direttivo eleggibili dall’Assemblea si rinnovino in periodi alterni, nella misura di due alla volta, permanendo in carica sempre per la durata di cinque anni dalla loro elezione.

E’ convocato con avviso scritto contenente l’ordine del giorno da recapitare ai Consiglieri a cura del Presidente almeno sette giorni prima della data di convocazione o almeno due giorni prima in caso di giustificata urgenza. Può essere convocato anche su richiesta scritta di tre Consiglieri. Il Consiglio si considera regolarmente costituito anche senza convocazione se sono presenti tutti i componenti.

Congiuntamente al Presidente è incaricato di svolgere tutte le attività esecutive dell’Associazione rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea.

Delibera a maggioranza semplice e nel caso di parità ha valore vincolante il parere del Presidente dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre:

– provvede alla predisposizione degli atti per l’iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

– provvede annualmente all’aggiornamento dei bilanci e alla stesura delle relazioni (ove previste) e attua le iniziative, anche non programmate, ritenute utili al conseguimento degli scopi sociali;

– stabilisce le quote annuali di associazione;

– redige e vigila sul rispetto dei regolamenti interni utili allo svolgimento delle attività associative;

– promuove la costituzione dei Comitati Locali e ratifica la loro federazione. Provvede a redigere e predisporre gli atti, i regolamenti e le norme che disciplinano i rapporti federali e le procedure operative che disciplinano i rapporti federativi con i Comitati Locali;

– in caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere, alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con altro Socio chiedendone la convalida -o una nuova nomina di altra persona- alla prima Assemblea;

– in caso di necessità e urgenza integra il Collegio dei Sindaci e quello dei Probiviri chiedendone la convalida -o nuova nomina di altra persona- alla prima Assemblea;

– all’occorrenza provvede a nominare Commissari, Supervisori, Organi, Delegazioni o quant’altro occorra al buon funzionamento delle strutture dell’Associazione, e ne delibera l’eventuale commissariamento o scioglimento.

Delle riunioni e delle decisioni del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Ha facoltà di deliberare sull’assunzione di incarichi e di conferire delega a Professionisti titolati, relativamente a: – conciliazioni e transazioni – assistenza legale e stragiudiziale – servizi di mediazione e negoziazione assistita – arbitrati – consulenza e assistenza legale “di strada” – assunzioni di difese d’ufficio – assistenza fiscale e tributaria – stipulare accordi con Professionisti al fine di fornire tutela legale, commerciale e tributaria in favore dei cittadini meno abbienti in forme agevolate e/o gratuite – l’assistenza dei cittadini consumatori che non dispongono dei mezzi idonei a garantirsi l’assistenza stragiudiziale loro necessaria – segnalazioni alle Istituzioni ed alle Autorità e Autorità Garanti di settore. Delibera la promozione di class action.

Il Consiglio Direttivo delibera su ogni altra materia non specificatamente attribuita ad altro organo sociale.

Art. 14 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Egli ha la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede le Assemblee degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo; ha la facoltà di compiere gli atti opportuni per il perseguimento degli scopi associativi. Egli può delegare o nominare procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti compresi quelli inerenti alle mansioni amministrative, legali e fiscali. In caso di assenza le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente. In caso di impedimento per gravi motivi di Presidente e Vice Presidente le funzioni passano al Consigliere più anziano per età.

Art.15 – Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha funzioni di controllo ed è composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati anche fra i non associati.

Il Collegio Sindacale resta in carica 5 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla e verifica l’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta le proprie relazioni in tema di rendiconto economico-finanziario.

La carica di componente il Collegio Sindacale è incompatibile con altre cariche associative.

Art.16 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri e ogni componente rimane in carica 5 anni.

La candidatura al Collegio dei Probiviri è subordinata al possesso dei medesimi requisiti previsti per l’eleggibilità alle cariche amministrative.

Il Collegio dei Probiviri decide ex bono et aequo sulle controversie tra i Soci per ragioni attinenti l’attività sociale e sui provvedimenti di esclusione degli Associati, di commissariamento e scioglimento di strutture locali, su irregolarità di gestione di strutture locali e su atti contrari alla filosofia dell’Associazione portati alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da altri Associati, ovvero ancora quando ne abbia autonomamente acquisito notizia. Decide secondo coscienza e libertà e delibera, inoltre, sul possesso dei requisiti morali dei candidati alle cariche sociali.

Le decisioni dei Probiviri sono prese nel rispetto dello Statuto e delle sue finalità, oltre che nel pieno rispetto della Legge, senza formalità di procedure e comunicate ai destinatari ed al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il Collegio dei Probiviri, con proprio regolamento, delibera sulle modalità di presentazione e ricevibilità e ammissibilità delle istanze, di decisione e di comunicazione delle delibere, nonché riguardo ogni altro aspetto necessario, integrando il presente Statuto nel rispetto del diritto di difesa. Tale regolamentazione viene assunta all’unanimità dei membri che lo compongono.

La carica di Probiviro è incompatibile con altre cariche associative.

Art. 17 – Beni e contributi

I beni dell’associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i mobili registrati possono essere acquistati dall’Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell’Associazione e consultabile da tutti gli associati. I contributi dei soci sono costituiti dalla quota d’iscrizione annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in armonia con le sue finalità statutarie, può ricevere contributi, erogazioni liberali, donazioni ed accettare con beneficio d’inventario lasciti da privati, da enti pubblici o privati, da società o altre istituzioni nazionali ed estere. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 18 – Esercizi sociali, bilanci consuntivo e preventivo

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio annuale, predisposto dal Presidente o da persona delegata, viene presentato al Consiglio per l’approvazione entro il 30 aprile e depositato presso il RUNTS. Il Presidente documenta le attività diverse di cui al precedente articolo 3 in una apposita annotazione in calce alla nota integrativa di bilancio.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme attuative.

Art. 19 – Destinazione utili e avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati agli scopi istituzionali e non potranno essere distribuiti fondi, riserve e capitali durante la vita dell’ente. L’Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero cedere beni e prestare servizi diversi da quelli propri previsti dall’oggetto istituzionale, a condizioni più favorevoli agli associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne fanno parte.

Art. 20 – Dipendenti

L’Associazione può instaurare rapporti con dipendenti, collaboratori o stagisti disciplinati dalla Legge e da eventuale apposito regolamento adottato dall’Associazione.

Art. 21 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

L’Associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea degli Associati con la maggioranza dei due terzi.

Le somme e i beni che residuano dallo scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Artt. 23 – Norme transitorie

Il presente Statuto entrerà in vigore immediatamente. Gli organi sociali, salvo espressa diversa previsione, restano confermati sino alla naturale data di scadenza.

Si procederà alla costituzione dei nuovi organi entro due anni.

I due membri più giovani dell’attuale Consiglio Direttivo decadranno dopo due anni dall’entrata in vigore del presente Statuto e l’Assemblea provvederà a nuova elezione, così da assicurare l’alternanza prevista all’Art. 13.

I componenti degli organi non ancora formati, ovvero i membri non eletti negli organi collegiali già esistenti, verranno eletti alla prima Assemblea utile. Nel frattempo gli organi si devono intendere validamente costituiti per come espressi nel Verbale di Assemblea.

Per disciplinare ciò che non sia stato espressamente previsto nel presente Statuto si deve far riferimento alle norme definite dal Codice del Terzo Settore nonché alle norme contenute nel Libro I del Codice Civile. Le norme statutarie o le parti di esse che siano incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore devono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore della norma. Il Consiglio provvederà alle modifiche in via transitoria, in attesa dell’approvazione dell’Assemblea.

Art. 24 – Norma di rinvio

Per quanto attinente le norme di ordinaria applicabilità del presente Statuto, si faccia riferimento ai regolamenti di attuazione e alle circolari relative alle norme attuative con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, al Codice Civile, nonché ad ogni successivo provvedimento normativo.